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Come iscrivere nel Registro Imprese un'impresa individuale inattiva e un'impresa individuale attiva

In questi video  mostriamo passo dopo passo come presentare la pratica telematica per l'iscrizione al Registro delle Imprese di una impresa individuale inattiva e attiva. Per predisporre la pratica, è indispensabile:

Per vedere il video dell'impresa individuale inattiva clicca qui

Per vedere il video dell'impresa individuale attiva clicca qui

 

Dal 16 giugno 2025 è operativo il servizio di informazioni pratiche telematiche del Registro Imprese.

E' possibile prenotare un appuntamento telefonico, in presenza o online (in questo caso occorre fare richiesta nelle note del modello di prenotazione ) al seguente link clicca qui

DOMICILIO DIGITALE

Obbligo iscrizione domicilio digitale per gli amministratori delle società

L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025, in vigore dal 31/10/2025, ha esteso l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  anche all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione.
Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato/consigliere delegato.
Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.

In particolare, si applica a:
1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.

Termine
• Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
• Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Attenzione: I soggetti obbligati che hanno indicato nel Registro delle imprese come proprio domicilio digitale quello della società sono tenuti ad aggiornarlo, comunicando un indirizzo PEC personale e univoco entro il 31 dicembre 2025.

Diritti di segreteria e imposta di bollo
Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori obbligati  (senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza)  si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta l’ordinario diritto di segreteria e l’imposta di bollo.

La comunicazione del domicilio digitale di soggetti non obbligati è facoltativa e assoggettata agli ordinari diritti di segreteria e imposta di bollo.
 

Modalità di presentazione pratica

Unioncamere- Comunicazione del Domicilio Digitale

 

 

 

Si comunica che, a partire dal 01 luglio 2020, l’ufficio Registro Imprese accoglierà unicamente le richieste di evasione urgente relative  all'iscrizione di atti avente efficacia di pubblicità costitutiva.

 

ATTIVAZIONE PORTALE  PER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE

Dal 18 dicembre 2018 è operativo il nuovo Portale di consultazione e informazione sul Registro imprese denominato Supporto Specialistico Registro Imprese. 

Tutti gli utenti del Registro Imprese possono accedere, gratuitamente e in autonomia, alle informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche e possono anche interagire direttamente con il Registro Imprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato. 

Le informazioni saranno facilmente consultabili tramite il motore di ricerca Come posso aiutarti? ed il menù Categorie

            

 

 

La Guida interattiva agli adempimenti societari (Supporto Specialistico c.d. WIDGET) già disponibile da diversi anni sul sito camerale, presenta approfondimenti che indirizzano l’utente alla compilazione delle pratiche tramite i principali applicativi forniti dal sistema camerale; nuove schede dedicate agli adempimenti per le imprese individuali, per le attività regolamentate, per le procedure concorsuali e per il deposito bilanci.

    Il Registro delle Imprese è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, e anche di mera pubblicità-notizia, che contiene tutte le principali informazioni relative ad un'impresa (denominazione,  statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, ecc..).

    Chi deve iscriversi nel Registro Imprese

    Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che società) che esercitano un’attività economica nella provincia.

    Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi che le hanno interessate (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.).

    Il REA (repertorio anagrafico amministrativo)

    Il REA è una banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.).  

    Chi deve comunicare informazioni al REA

    • tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese
    • gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica rivolta ai terzi.

    Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, devono essere presentate solo dai soggetti individuati dalla legge come soggetti obbligati alla loro presentazione entro i termini prescritti dalla legge.

    Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel repertorio economico amministrativo sono generalmente quelli della pubblicità-notizia. 

    Come effettuare le comunicazioni al Registro Imprese e al REA

    Da aprile 2010 tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione unica per l'avvio di impresa. 

    Termini, costi e documentazione richiesta (Guida interattiva)

    I termini per la presentazione delle comunicazioni, la documentazione richiesta e i costi previsti sono riportati in dettaglio nelle schede della Guida interattiva agli adempimenti.

    Si prega di prestare la massima attenzione all'esatta imputazione dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo dovuti per ciascun adempimento.

    L'eventuale documentazione da allegare alla pratiche di inizio e variazione attività è indicata nella Guida online "Ateco.infocamere.it" delle attività economiche e dei codici ATECO.

    Quando un termine cade di sabato o in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99).

    Sanzioni Registro Imprese

    La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione (L. 698/91).

    E' possibile consultare di seguito i quadri sinottici relativi ad alcuni adempimenti societari soggetti a sanzione:

    Sanzioni per S.r.l.

    Sanzioni per S.p.A.

    Sanzioni per Consorzi

    Casi comuni società di capitali

    Atti vari società di capitali

    Sanzioni per bilanci

    Sanzioni per start-up, incubatori e PMI innovative

    Sanzioni per società di persone

     

     

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