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Avvisi

30/8/2018 - Dal 1° settembre 2018 stop all'immissione sul mercato delle lampadine alogene

Dal 1° settembre 2018 non potranno più essere immesse sul mercato lampadine alogene inefficienti. Lo stop si deve al Regolamento Europeo 244/2009, che attua la Direttiva “Eco-design” e  riguarda le lampadine non direzionali ad uso domestico. Ad essere messi fuori mercato saranno i tradizionali bulbi di vetro a forma di pera, non direzionali, in classe energetica D; continueranno ad essere accettati altri tipi di lampade alogene, ad esempio quelle con attacchi R7 e G9, a patto che siano almeno in classe energetica C.

Lo stop non si applica ai prodotti già in vendita, che potranno continuare ad essere venduti fino ad esaurimento delle scorte, ma ai nuovi prodotti immessi nel mercato. I consumatori avranno quindi il tempo necessario per passare gradualmente alle moderne lampadine LED.

L’Etichetta Energetica è un documento che informa i consumatori su caratteristiche e consumi di energia di ciascun modello di elettrodomestico in vendita.

È un documento che permette di valutare i costi di esercizio di ciascun apparecchio, aiutando a scegliere, a parità di caratteristiche tecniche, l’elettrodomestico a più basso consumo energetico.

L’Etichetta Energetica è obbligatoria in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Deve essere esposta dal negoziante, davanti o sopra tutti gli apparecchi in vendita, anche se ancora imballati. Nel caso di acquisti fatti per corrispondenza o online, il venditore deve rendere note le prestazioni energetiche e funzionali del prodotto nel catalogo di offerta al pubblico.

Normativa di riferimento è la direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia sulle etichette dei prodotti connessi al consumo di energia, recepita in Italia con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.104.

La norma estende l’obbligo dell’etichetta energetica a tutti i prodotti che sono correlati al consumo di energia, che abbiano un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante il loro uso, come ad esempio il consumo di corrente elettrica tra le fonti più importanti.



Si tratta di una direttiva quadro che prevede l’adozione di successivi provvedimenti di esecuzione, delegati alla Commissione europea, per l’individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano effettiva applicazione contestualmente all’individuazione delle specifiche relative all’etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto.

Oggi l'etichetta è obbligatoria per i seguenti apparecchi immessi sul mercato comunitario:

  • frigoriferi e congelatori,
  • lavatrici,
  • asciugatrici,
  • lavastoviglie, 
  • forni elettrici, 
  • lampade elettriche,
  • condizionatori dell'aria,
  • caldaie e impianti termici,
  • aspirapolvere.

La direttiva 2010/30/UE ha introdotto tre nuove classi di efficienza energetica per tutti i prodotti: A+, A++ e A+++, che si sono aggiunte alla tradizionale scala dalla A alla G, e ha rinnovato la veste grafica dell’etichetta, introducendo i pittogrammi al posto dei testi riportati nelle varie lingue dell’Unione Europea, uniformandola, in questo modo, su tutto il territorio europeo.

Contenuti delle etichette

Le etichette delle diverse apparecchiature presentano elementi ricorrenti e una veste grafica simile.

Il nome del produttore o del marchio e l’identificazione del modello sono sempre presenti, insieme all’indicazione del consumo annuo di energia elettrica in kWh. 

L’informazione più importante riportata sull’etichetta è quella relativa all’efficienza energetica. Una serie di frecce di lunghezza crescente, associate alle lettere dalla A alla G, permettono di confrontare i consumi dei diversi apparecchi e di scegliere l’elettrodomestico che consuma meno. La lettera A indica consumi minori. Le lettere dalla B in poi indicano consumi via via maggiori.

Per tutti gli elettrodomestici esistono anche le classi A+, A++ e A+++ che indicano prodotti sempre più efficienti.

Infine, alcuni pittogrammi presentano le caratteristiche tecniche dell’elettrodomestico.

Il decreto prevede l’obbligo per :

  • i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto;
  • i distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.

 

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Contenuto aggiornato al: 30 Agosto 2018