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=== AVVISO ALL'UTENZA === NOVITA' NEL CORSO DEL 2024 ===

* Dal 4 marzo 2024 il ritiro presso la portineria della CCIAA dei documenti per l’estero richiesti tramite il portale Telemaco/Cert’ò potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELLA DISTINTA PRATICA, scaricabile in autonomia dalla Vostra scrivania Cert’ò, entrando nel dettaglio pratica: questo documento, recando gli estremi del certificato emesso, consente una maggiore tracciabilità e controllo delle procedure di consegna dei documenti al richiedente. Non sarà quindi più possibile procedere con il ritiro dei documenti con la presentazione della email di “Chiusura pratica” inviata dal sistema.

* Dal 1° aprile 2024 NON SARÀ PIÙ ATTIVO IL SERVIZIO DI RECAPITO DEI DOCUMENTI PER L’ESTERO, che attualmente può essere richiesto dall’impresa allegando alla pratica telematica in Telemaco/Cert’ò anche la distinta di richiesta del servizio e selezionando l’opzione “Invio postale” in sede di inoltro telematico, con contestuale impegno da parte dell’impresa a rimborsare la CCIAA delle somme da questa anticipate per il servizio. Dal 1° aprile 2024 non sarà, pertanto, più disponibile l’opzione “Invio Postale”.

La consegna dei documenti richiesti telematicamente con "Ritiro presso la CCIAA" possono essere ritirati dall'impresa o da suo incaricato presso la Portineria della Camera di Commercio (dal lunedì al giovedì dalle 9 e fino alle 17 e il venerdì fino alle 16,30), con esibizione della stampa della distinta pratica (scaricabile in Cert'ò, dal dettaglio pratica), senza bisogno di fissare uno specifico appuntamento. I documenti sono disponibili dal mattino successivo rispetto alla comunicazione di chiusura della pratica con esito positivo (ad esempio, se si riceve la comunicazione dal sistema il lunedì pomeriggio, i documenti saranno disponibili dal martedì mattina).

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IMPORTANTE: per i servizi descritti in questa pagina per i quali si richiede il visto poteri di firma, che necessitano di vistare in originale i documenti aziendali/certificati rilasciati da altre autorità, o che abbiano allegati troppo pesanti per essere gestiti attraverso la piattaforma telematica, si potrà continuare ad utilizzare il sistema degli appuntamenti.

Gli appuntamenti vanno presi da questo sito attraverso la pagina di prenotazione (cliccando sul link si viene immediatamente indirizzati alla pagina di prenotazione). 

Si ricorda inoltre che il tempo di rilascio, sia per le richieste allo sportello che per quelle telematiche, dal momento della presentazione della richiesta, completa della documentazione e dei versamenti/pagamenti previsti, è di 5 (cinque) giorni lavorativi, così come indicato nella Carta dei servizi e standard di qualità della Camera di Commercio I.A.A. di Verona.

Dal 1 dicembre 2017 non sono più accettati pagamenti in contanti allo sportello: di conseguenza tutti i pagamenti relativi ai documenti richiesti direttamente agli sportelli dovranno essere effettuati al momento del rilascio, esclusivamente attraverso pagamento POS, oppure attraverso la piattaforma PagoPA (consultare www.vr.camcom.it per il dettaglio delle modalità)

Il Visto di Certificazione dei Poteri di Firma sui documenti a valere per l'estero

Le certificazioni dei poteri di firma su atti e dichiarazioni a valere all'estero, comprese, oltre che le fatture e i documenti accompagnatori delle merci in esportazione, anche le dichiarazioni e atti propedeutici all'avvio di rapporti commerciali con l'estero (procure, nomina di agenti e rappresentanti in Paesi esteri, forme contrattuali con partner esteri per accordi di commercializzazione dei prodotti o impianto di unità all'estero, dichiarazioni e attestazioni per la partecipazione a bandi e gare internazionali), possono essere richieste alla Camera di Commercio I.A.A. attraverso la presentazione dell’apposita istanza.

I visti di certificazione dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni a valere all’estero, sono fatte in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese, secondo le competenze formalmente attribuite alle Camere di Commercio.

La richiesta può essere effettuata esclusivamente presso gli sportelli e previo appuntamento da fissare secondo quanto indicato nell'intestazione di questa pagina, presentando:

- modulo di richiesta

- fotocopia del documento d'identità del firmatario

- copie del documento per le quali viene richiesto il timbro, più una copia, che sarà conservata agli atti dell'ufficio, firmate in originale

L'apposizione del Visto di Certificazione dei Poteri di Firma prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria. Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato direttamente allo sportello, esclusivamente attraverso pagamento POS, oppure attraverso la piattaforma PagoPA (consultare www.vr.camcom.it per il dettaglio delle modalità)

Modulo di richiesta del Visto di Certificazione dei Poteri di Firma

Nota Unioncamere  - Destinazione Italia

Visto di deposito atti

Il visto deposito atti attesta che un documento da presentare all'estero è stato depositato presso gli uffici della Camera di Commercio. Viene apposto solitamente in calce a documenti emessi da enti e organismi (certificati sanitari, certificati di analisi ed autorizzazioni varie rilasciati da ASL o istituti di certificazione, ecc.) oppure ad alcuni documenti aziendali, quali ad esempio le fatture commerciali o pro-forma, anche non firmate. Per tutti gli altri documenti aziendali destinati all'estero e firmati dal legale rappresentante o da altro soggetto i cui poteri siano presenti all'interno della compagine sociale, potrà essere richiesto il Visto di Certificazione dei Poteri di Firma.

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente in via telematica, sia contestualmente alla richiesta di certificato di origine che separatamente, attraverso l'applicativo Cert'ò di Infocamere.

L'apposizione del Visto di deposito agli atti prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria, che saranno addebitati tramite il sistema Telemaco-Cert'ò.

Nel caso in cui, per esigenze commerciali o per richieste particolari da parte del cliente estero o delle autorità straniere, si abbia l'esigenza di vistare per deposito agli atti l'originale del documento, si potrà effettuare la richiesta allo sportello, previo appuntamento da fissare secondo quanto indicato nell'intestazione di questa pagina.

Attestato di libera vendita - procedura in vigore dal 5 ottobre 2020

Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione.

L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE. L’attestazione è, altresì, subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti. Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Di conseguenza, se l’azione camerale fosse, in ogni caso, richiesta a fini amministrativi preliminari all’importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l’apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata. In tale circostanza le Camere potranno prevedere nell’istruttoria - anche a campione – la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.

L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art. 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da una dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata a firma del proprio legale rappresentante, sulla quale è possibile eventualmente richiedere alla CCIAA l'apposizione l’apposizione di un visto dei poteri di firma.

La documentazione da presentare, relativamente ai prodotti o beni di cui si chiede il rilascio dell'attestazione, è la seguente:

- Modulo di richiesta compilato e firmato

- Elenco dei principali clienti italiani e stranieri

- Copia delle fatture di vendita in Italia e/o in UE relative all’ultimo trimestre

- Copia autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall’Autorità competente (quando prevista)

- Copia di un documento di identità del legale rappresentante firmatario della richiesta (obbligatorio solo in caso di presentazione della richiesta allo sportello)

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso l'applicativo Cert'ò di Infocamere. In questo caso si dovrà selezionare "Tipo di pratica : Richiesta Visti - Autorizzazioni", firmare anche digitalmente tutta la documentazione (sia la richiesta che gli allegati), ed allegarla alla pratica telematica.

L'attestato viene rilasciato in doppia lingua, italiano ed inglese, in conformità a quanto indicato nell'allegato 7 delle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero di cui alla nota MISE n. 62321 del 18 marzo 2019.

L'emissione dell’ Attestato di libera vendita prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria. In caso di presentazione telematica della richiesta, i costi saranno addebitati tramite il sistema Telemaco-Cert'ò.

ATTENZIONE: E' POSSIBILE RILASCIARE UN UNICO ATTESTATO PER PIU' PRODOTTI A PATTO CHE QUESTI ABBIANO LA STESSA NATURA OVVERO LO STESSO CODICE DOGANALE.

Modulo Richiesta Attestato Libera Vendita

Circolari Unioncamere - Attestazioni di libera vendita

Fac-simile attestato di libera vendita

Attestato di libera vendita per l'Algeria - in vigore dal 25 gennaio 2018

A decorrere dal 1 gennaio 2018 è entrata in vigore in Algeria una nuova normativa relativa alla domiciliazione bancaria, che fa riferimento alle misure sulla sicurezza dei prodotti ed impatta sull'importazione di merci estere in Algeria assoggettate a domiciliazione bancaria.

Il Ministro del Commercio algerino ha stabilito, infatti, che la richiesta di domiciliazione bancaria dovrà, tra l’altro, essere accompagnata da un documento di libera circolazione del prodotto nel paese di origine o di provenienza, nel quale si attesta che la merce è liberamente commercializzata sul territorio italiano.

La Camera di Commercio di Verona, con il supporto di Unioncamere, per poter essere di supporto alle imprese operanti con l'Algeria, attualmente in seria difficoltà per il rifiuto delle attestazioni rilasciate secondo le nostre normali procedure, ha costruito una soluzione che dovrebbe ragionevolmente consentire alle imprese veronesi operanti con l’Algeria di assolvere a queste nuove richieste.

Le imprese interessate dovranno presentare alla Camera di Commercio di Verona una specifica richiesta di rilascio dell’attestazione di libera vendita per l’Algeria, redatta su propria carta intestata secondo il fac-simile proposto. Alla richiesta dovrà essere allegata tutta la documentazione utile ad attestare che il bene in questione è conforme alle norme sulla sicurezza e conformità dei prodotti e che, di conseguenza, può essere liberamente commercializzato in Italia.Le imprese dovranno contestualmente presentare, in duplice copia, l’attestazione di libera vendita per l’Algeria, redatta in carta libera (non da riportare sulla carta intestata dell'impresa) secondo il testo proposto nel fac-simile, compilata con i dati richiesti e firmata dal legale rappresentante.

La Camera di Commercio provvederà quindi alla registrazione del documento e all’apposizione del Visto di deposito agli atti/Visto semplice.

La richiesta può essere inoltrata, presentando la documentazione richiesta esclusivamente in via telematica attraverso l'applicativo Cert'ò di Infocamere. In questo caso si dovrà selezionare "Tipo di pratica : Richiesta Visti - Autorizzazioni", firmare anche digitalmente tutta la documentazione ed allegarla alla pratica telematica.

L'apposizione del Visto di deposito agli atti/Visto semplice prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria. In caso di presentazione telematica della richiesta, i costi saranno addebitati tramite il sistema Telemaco-Cert'ò.

ATTENZIONE: a seguito di successivi chiarimenti forniti dalle autorità algerine - ABEF, sembra di capire che, per le autorità algerine, il certificato di libera vendita in questione non sia più richiesto per le merci destinate alla produzione, ma che sia obbligatorio solo per quelle destinate alla rivendita nello stato algerino. Si consiglia comunque alle imprese, qualora i loro prodotti rientrassero in questa tipologia, di verificare con i propri referenti algerini l'eventuale esclusione dall’obbligo di produrre l’attestazione.

ATTENZIONE: NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI RELATIVI A PIU' PRODOTTI. SINGOLE RICHIESTE DI ATTESTATO CHE FACCIANO RIFERIMENTO A PIU' PRODOTTI VERRANNO RESPINTE.

Fac-simile richiesta di rilascio dell’attestazione di libera vendita per l’Algeria

Fac-simile attestazione di libera vendita per l’Algeria

Chiarimenti ABEF - Esclusioni

Anexo IX: importazione di vini e bevande in Brasile

Dal 1 novembre 2019 la normativa riguardante l'importazione di vini e bevande in Brasile è stata modificata con l'introduzione di alcuni nuovi documenti che devono accompagnare l'importazione di tali prodotti. 

La nuova normativa di riferimento è la "NORMATIVA Nº 67, de 5 de Novembro de 2018", che disciplina tutta la materia, inclusa anche la modalità di etichettatura richiesta, e che per l'Amexo IX prevede un'azione diretta da parte della competente CCIAA e non più un semplice visto per deposito, come accadeva con il precedente Anexo VIII.

I soggetti abilitati ad emettere le certificazioni verso il Brasile sono per l'origine le Camere di commercio (Anexo IX) ed i Laboratori accreditati nell'elenco SISCOLE, che sono stati comunicati dal nostro Ministero dell'Agricoltura alle Autorità brasiliane (http://sistemasweb.agricultura.gov.br/siscole/consultaPublicaCadastro!consultarCadastro.action).

La Camera di Commercio di Verona, al fine di agevolare il commercio dei prodotti italiani verso il Brasile, rilascia l'Anexo IX alle seguenti condizioni:

- rilascio preliminare della certificazione di origine UE (certificato di origine non preferenziale);

- rilascio contestuale dell'Anexo IX con indicazione del numero del Certificato di Origine, mediante:

  - acquisizione della richiesta di rilascio dell'Anexo IX redatta secondo il fac-simile pubblicato in questa pagina, completo di tutti gli allegati richiesti;

  - acquisizione di copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato, che sarà allegato all'Anexo IX.

IMPORTANTE: per ogni Anexo IX richiesto dovrà essere presentata una specifica richiesta, corredata da tutti gli allegati previsti.

La richiesta di rilascio può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma Telemaco/Cert’ò, previo il rilascio della certificazione di origine UE (certificato di origine non preferenziale) e allegando alla pratica tutti gli allegati previsti, compresa la Richiesta Telematica Anexo IX Brasile Compilabile che trovate nella sezione modulistica di questa pagina. La tipologia di pratica da selezionare in Telemaco/Cert’ò è “Richiesta Visti – Autorizzazioni”, descritta a pagina 31 del Manuale Utente Applicativo Cert’ò. Tutti i documenti allegati alla pratica, come avviene per le richieste di certificati origine non preferenziale, dovranno essere in formato PDF/A e firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o da altra persona formalmente delegata.

Exporter Registry Form - Disposizioni per l'importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia

In merito alla circolare del Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia, la 2009/21, (pubblicata nella G.U. turca n.27097 serie 2 del 31.12.2008) concernente la registrazione delle importazioni di prodotti tessili e di confezionamento, aventi i codici doganali specificati qui, si precisa quanto segue.

A partire dal mese di febbraio 2009 e' stata predisposta una nuova procedura per l’importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia. Con questa nuova procedura l'importatore turco prima di effettuare l’importazione dovrà procedere con una richiesta di registrazione in uno dei centri di registrazione preposti dal Sottosegretariato. Tra la documentazione che l’importatore turco deve allegare alla domanda di registrazione vi e’ il certificato "Exporter Registry Form".

Il certificato “Exporter Registry Form” (vedi fac-simile) compilato dall'esportatore, dovrà essere vistato dalla Camera di Commercio alla quale l'operatore e' iscritto, con l'apposizione di un visto di deposito agli atti (vedi voce sopra) da parte della Camera di Commercio competente.

Per ulteriori dettagli si prega di consultare la pagina dedicata sul sito della Turkish British Chamber of Commerce and Industry.

Postilla o apostille dell'Aja - Legalizzazioni

In linea generale, ove richiesto dall'utente, le Camere di Commercio provvedono alla legalizzazione diretta dei propri atti, l'attestazione della qualità legale del funzionario camerale che ha apposto la propria firma su un documento (compresi i certificati di origine), nonché dell'autenticità della firma stessa; tale visto viene definito, in gergo, "visto ex UPICA". L'apposizione della legalizzazione "visto ex UPICA" prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria, che si aggiunge al costo del documento emesso/visto apposto.

In caso di richiesta di legalizzazione legata ad un documento richiesto telematicamente (ad esempio un certificato di origine), i costi saranno addebitati tramite il sistema Telemaco-Cert'ò. In caso di richiesta di legalizzazione di un documento rilasciato allo sportello (ad esempio su un documento su cui si è apposto il visto "poteri di firma"), il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato direttamente allo sportello, esclusivamente attraverso pagamento POS, oppure attraverso la piattaforma PagoPA (consultare www.vr.camcom.it per il dettaglio delle modalità)

Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio, valida solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja stipulata in data 5 ottobre 1961. I documenti da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità dell'apostille, che costituisce una forma di legalizzazione speciale mediante apposizione di un timbro particolare attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante.

Avvertenze

L'ufficio non appone visti di alcun genere su:

- dichiarazioni dell'impresa riguardanti l'origine dei prodotti

- dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali

- lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi

Inoltre non si effettua il servizio di deposito dei listini prezzi; per questo servizio si prega di consultare la specifica pagina del servizio regolazione del mercato.

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Contenuto aggiornato al: 04 Novembre 2024